GROTTAMMARE - TOLENTINO

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ZIO CORE
view post Posted on 17/3/2011, 00:07 by: ZIO CORE

re delle mezzefacce

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tutte le decisioni del giudice sportivo...


AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'

Euro 800,00 REAL METAURO Per aver durante la gara alcuni propri sostenitori rivolto frasi gravemente irriguardose ad un AA, per avere inoltre alcuni esagitati minacciato con ombrelli i componenti la panchina della squadra avversaria. Per essere, al termine dell'incontro, due sostenitori entrati nel terreno di gioco per minacciare l'arbitro venendo allontanati dalla Forze
dell'Ordine e per avere infine permesso, sempre al termine della gara ad alcuni estranei di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con calci la porta dello spogliatoio della terna arbitrale. Segnalazione AA.



SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione fino al 13/ 4/2011 al Sig. LAZZARI ANDREA (REAL METAURO). Per aver permesso al termine dell'incontro ad alcuni facinorosi di entrare nel terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi.
Inibizione fino al 30/ 3/2011 al Sig. BERLONI ANDREA (REAL METAURO). Per comportamento non regolamentare a fine gara.

seguono altri di diverse società...


SANZIONI A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 30/ 6/2011 al Sig. MANUELLI OMAR(REAL METAURO). Per avere a fine gara tentato più volte il contatto fisico con alcuni calciatori della squadra avversaria innescando così una rissa fra i calciatori di entrambe le Società. In tale frangente teneva un atteggiamento offensivo ed intimidatorio nei confronti della terna arbitrale.


SQUALIFICHE A CARICO DI CALCIATORI

Squalifica fino al 31/12/2011 al Sig. ETTAJ ISMAIL (REAL METAURO). Per aver a fine gara, mentre un AA faceva rientro nello spogliatoio, colpito allo stomaco lo stesso con un gomito, causando momentaneo lieve dolore.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ADAMOLI GIUSEPPE (GROTTAMMARE C. 1899 ARL) Per avere al termine della gara partecipato alla rissa creatasi tra i calciatori delle due Società colpendo alcuni calciatori avversari.
CORRADETTI ALESSANDRO (GROTTAMMARE C. 1899 ARL) Per aver al termine della gara partecipato alla rissa creatasi tra i calciatori di entrambe le Società venendo allontanato dalle Forze dell'Ordine presenti.
GIAMBARTOLOMEI LUCA (REAL METAURO) Per avere a fine gara partecipato alla rissa che vedeva coinvolti alcuni calciatori di entrambe le Società rivolgendo in tale frangente frasi gravemente irriguardose alla terna arbitrale, togliendosi la maglia per non essere riconosciuto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PASQUA SABATINO (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)
PICCININI MARTIN (CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.)
LIPPI RICCARDO (CINGOLANA CALCIO 1963)
MARANI ALESSANDRO (REAL METAURO)
RONDINA ALBERTO (REAL METAURO)
IACHINI JARI (ATLETICO PICENO)
MARINELLI DANIELE (ELPIDIENSE CASCINARE)
PIERMATTEI EMANUELE (FORTITUDO A.S.D.)
PANISSON GIANLUCA (REAL MONTECCHIO A.S.D.)
MOSCHETTA MATTIA (TOLENTINO S.R.L.)
CARPINETI ANTONIO (URBANIA CALCIO)
GIORGINI FRANCESCO (URBANIA CALCIO)
UGUCCIONI LUCA (URBINO CALCIO S.R.L.)

 
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