| TITOLO VI LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA Art. 44 Gradi di giudizio 1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio: 1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice); 1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall’art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione. ORA CI SONO SOLO QUESTI RIMEDI; MA RITENGO SIANO IMPERCORRIBILI: Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte di giustizia federale 1. Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: ... c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte di giustizia federale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta. Art. 39 Revocazione e revisione 1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. LA FERMANA POTREBBE POI RICORRERE ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE, MA CIO' NON INTERESSEREBBE LO SVOLGIMENTO DEI PLAY-OFF.
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