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CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 8/05/2011
GARA DEL 8/05/2011 FERMANA S.S.D. SRL - ANCONA 1905
Esaminato il reclamo con gli allegati ritualmente preannunciato dalla Società Fermana con il quale la stessa viene a richiedere: - in via principale la ripetizione della gara per presunto errore tecnico commesso dall'arbitro; - in via subordinata irrogare nei confronti della U.S. Ancona 1905 la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica ai sensi dell'art. 17 co. 1,2° cpv. del C.G.S. da scontarsi nel Campionato di Eccellenza Regionale 2010/2011. Sostiene la reclamante che durante l'incontro, segnatamente al 3° minuto di recupero del secondo tempo il proprio portiere cadeva a terra stordito a seguito del lancio di una bomba carta proveniente dal settore occupato dalla tifoseria ospite posto alle spalle del portiere scoppiando a circa due metri dall'atleta. L'arbitro, sempre a dire della reclamante, dopo aver interrotto il gioco, non consentiva l'intervento dei sanitari invitando il portiere a rialzarsi facendo poi riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della Società ospite, senza aver rilevato alcun fallo, anzichè "scodellare" la palla così come previsto dal vigente regolamento del gioco del calcio. Deduce sempre la reclamante che, circa un minuto dopo la ripresa del gioco, nell'azione conseguente al calcio di punizione irregolarmente concesso all'Ancona la stessa realizzava la rete del pareggio. Il direttore di gara avrebbe pertanto commesso errore tecnico avendo fatto riprendere il gioco con un calcio di punizione anzichè con lo scodellamento della palla sul terreno di gioco e per tali ragioni la reclamante viene a richiedere la ripetizione dell'incontro. Ritiene la Società Fermana che a seguito dei fatti come sopra riportati la stessa ha subito una menomazione del potenziale atletico della squadra avendo il proprio portiere disputato gli ultimi minuti di gioco in condizioni fisiche palesemente compromesse dopo essere stato stordito dall'esplosione della bomba carta lanciata dai tifosi della squadra ospite chiedendo così l'applicazione della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica nei confronti della Società Ancona 1905 ex art. 17 C.G.S. Letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso allegato fonte privilegiata di questo Organo di Giustizia Sportiva: - Ritenuto in via preliminare che in questa sede non esistono i presupposti minimi perchè questo G.S. sia legittimato a delibare in ordine a presunti e/o errori tecnici commessi nel corso della gara da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti,se non in presenza di una specifica assunzione di responsabilità da parte dei Giudici di gara; - Quanto al secondo motivo di doglianza della Società reclamante (presunta menomazione del potenziale atletico) si rileva inequivocabilmente dalla lettura del referto arbitrale che l'asserito fatto lesivo è accaduto al 43° minuto del secondo tempo e che il calciatore coinvolto dopo qualche secondo, senza la necessità nè l'ausilio di specifiche cure, riprendeva regolarmente il gioco che proseguiva per ulteriori 6 minuti prima della rete del pareggio siglata dall'Ancona 1905 al 49° minuto del secondo tempo (in recupero). - Ritenuto che la gara in oggetto è stata portata a termine regolarmente e che i fatti descritti dall'arbitro nel proprio referto appaiono di entità tale da escludere l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 C.G.S., nel mentre appare legittima l'applicazione della norma riportata nell'art. 18 lett.c) C.G.S. P.Q.M.- si decide: 1) di respingere il reclamo introitato dalla Società Fermana incamerando la relativa tassa; 2) di omologare il risultato della gara in oggetto conseguito sul campo di Fermana 2 - Ancona 1905 2; 3) di confermare integralmente i provvedimenti disciplinari assunti nel presente C.U.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDE
Euro 2.500,00 FERMANA S.S.D. SRL DIFFIDA Per avere un gruppo di propri sostenitori, prima della gara, accerchiato l'autovettura della terna arbitrale che si stava dirigendo verso l'impianto sportivo, minacciando gli occupanti della stessa colpendo alcuni esagitati con pugni il vetro dello sportello posteriore destro dell'autovettura senza peraltro causare danni. Per avere inoltre durante la gara la propria tifoseria lanciato alcune bottigliette di plastica piene di acqua, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria senza colpire. Per avere infine dopo il fischio finale della prima frazione di gioco alcuni steward, addetti della Società Fermana, rivolto urla e spintonato alcuni dirigenti della squadra ospite e per aver uno di questi colpito con un pugno alla testa un calciatore ospite senza peraltro arrecare alcun danno fisico. Il reo dell'atto violento, si rinchiudeva poi nello spogliatoio della Società ospitante.
Euro 1.500,00 ANCONA 1905 DIFFIDA Per aver durante la gara alcuni propri sostenitori fatto oggetto il portiere avversario di lancio di alcune bottigliette di plastica di acqua piene senza colpire. Per avere inoltre fatto esplodere 3 bombe carta durante la gara una delle quali esplodeva in direzione del portiere avversario che stordito cadeva a terra, rialzandosi dopo qualche secondo senza avere necessità di cure riprendendo regolarmente la gara
Euro 400,00 CALCIO CORRIDONIA Per avere alcuni propri sostenitori durante la gara per qualche secondo rivolto cori di stampo razzista ad un calciatore squadra avversaria.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/12/2012 al Sig. MORRONI ANDREA(FERMANA S.S.D. SRL) Per avere a fine gara durante una rissa scatenatasi in campo che vedeva coinvolti numerosi tesserati delle due società, sedata dalle Forze dell'Ordine presenti, colpito con un pugno ed un calcio un calciatore della Società ospite. Veniva riconosciuto dall'arbitro sebbene non in distinta, essendosi presentato alla terna arbitrale prima della gara.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PARLATO STEFANO (FERMANA S.S.D. SRL) CHIAVAROLI PAOLO (GROTTAMMARE C. 1899 ARL) LAPI LUCA (VIS PESARO 1898 A R.L.)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ARCOLAI LUCA (ANCONA 1905) Per aver a fine gara insultato, spintonato e colpito con una manata un dirigente della squadra avversaria senza causare alcuna conseguenza. BOLZAN DARIORUBEN (FERMANA S.S.D. SRL) Per aver tentato di colpire con un calcio un giocatore avversario a fine gara colpendolo poi alla schiena con alcuni pugni senza causare conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE GIULIANI MARCO (CINGOLANA CALCIO 1963) VITALI DANIELE (FERMANA S.S.D. SRL) NARDINI DANIELE (URBANIA CALCIO)
Edited by ZIO CORE - 11/5/2011, 15:11
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