IL DIARIO DEL CAMPIONATO, risultati e classifica

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ZIO CORE
view post Posted on 12/2/2011, 21:29 by: ZIO CORE

re delle mezzefacce

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Comitato Regionale Marche, comunicato ufficiale n. 130 del 11.02.2011


DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PELLICCIONI AMEDEO E DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.

Con provvedimento del 28 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Pelliccioni Amedeo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 febbraio 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
• la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. presentava una memoria difensiva, con la quale chiedeva: a) preliminarmente disporsi, sospesa ogni decisione in merito al procedimento, l’acquisizione degli atti delle indagini esperite dalla Procura Federale della FIGC in ossequio al provvedimento della CVE reso in data 3 giugno 2010 all’esito del giudizio di appello proposto dalla stessa S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.; b) nel merito, l’assoluzione dei deferiti da ogni violazione loro specificamente ascritta. In via istruttoria, chiedeva di poter provare quanto asserito mediante l’esame dei testimoni all’uopo indicati.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite.
All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente

ORDINANZA

“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

premesso


• che, con atto del 28 dicembre 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
1) Pelliccioni Amedeo;
2) S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.,

per rispondere:


- Pelliccioni Amedeo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 febbraio 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
- la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente;
• che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;
• che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato


- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- Pelliccioni Amedeo: sanzione base mesi sei di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;
- S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.: in applicazione dell’art. 23 del Cgs, sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nella stagione sportiva in corso;


dispone l'applicazione delle seguente sanzioni:



- Pelliccioni Amedeo: mesi sei di inibizione;
- S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.: penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso.




DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TORRESI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE

Con provvedimento del 28 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Torresi Giuseppe, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 marzo 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
• l’A.S.D. Elpidiense Cascinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, ore 18,00 con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per i deferiti.
Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
• ritenuta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro specificamente contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
• considerato che l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Vertenze Economiche deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione e che, in caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui all’art. 8, commi 9 e10, del Cgs;
• rilevato che l’A.S.D. Elpidiense Cascinare, non presentando memorie, né controdeducendo, non ha fornito la prova dell’adempimento, sicché va sanzionata unitamente al proprio Legale Rappresentante;
• ritenuto che le sanzioni vanno quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.


in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Torresi Giuseppe, nella qualità di Presidente dell’A.S.D. Elpidiense Cascinare, l’inibizione per mesi sei;
- all’A.S.D. Elpidiense Cascinare la penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.




LA NUOVA CLASSIFICA DOPO QUESTI DUE TRISTI PROVVEDIMENTI:

Ancona 1905* 59
Fermana* 57
Tolentino 56
Elpidiense Cascinare* 50 (1 punto di penalizzazione)
Vis Pesaro 42
Real Montecchio* 40
Atletico Piceno 39
Montegranaro 39
Corridonia 37
Biagio Nazzaro 33
Cingolana* 33
Belvederese 32
Fortitudo Fabriano 32
Grottammare 30
Fulgor Maceratese 29
Urbania* 29
Real Metauro 27
Centobuchi* 22 (1 punto di penalizzazione)
Sangiustese 18
Urbino* 8

* una gara da recuperare
 
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